Nuovi acronimi, vecchie questioni

L’articolo 15 della bozza del Codice dei contratti pubblici consegnata dal Consiglio di Stato il mese scorso propone la disciplina del RUP che da responsabile del procedimento diventa responsabile del “progetto”. Il cambio di denominazione è nel solco delle indicazioni contenute nelle linee guida n. 3 dell’ANAC in attuazione del Codice in vigore che prevedono “in ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d), adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management“. Il ruolo del RUP, al centro del “ciclo di vita del contratto” (così è rubricata la parte seconda della bozza), è considerato di coordinamento delle diverse fasi in cui si compone tale ciclo (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione).

Ebbene alcune obiezioni si possono muovere al testo. Innanzi tutto il contratto non ha una vita ma una durata, un termine iniziale e finale. Il Consiglio di Stato, nel pur lodevole tentativo di usare una metafora per negozio giuridico, sembra prendersi una licenza poetica che non si concilia con il diritto civile e amministrativo. Peraltro di “ciclo di vita” si parla anche con riferimento alle opere nell’art. 41 sui livelli di progettazione. Insomma volendo approfondire la questione lessicale, sarebbe comunque sbagliato parlare di ciclo del contratto, perché il contratto si forma solo al termine della fase di affidamento dando avvio alla fase di esecuzione. Parrebbe più corretto riferirsi al ciclo dell’attività contrattuale che contempla le predette quattro fasi.

Tornando alla denominazione del RUP, sul quale ASSORUP offrirà altri contributi di riflessione, è palese che la figura di project manager è indicata nelle linee guida dell’ANAC solo per lavori complessi. Quale progetto c’è nell’acquisire un servizio di pulizie oppure una fornitura di cancelleria? Si continua a considerare le grandi opere quando i dati ufficiali parlano chiaro. In Italia si fanno più appalti di beni e servizi che di lavori. Le opere pubbliche nel 2021 sono scese sotto quota 50 miliardi di euro.

I servizi e le forniture non sono necessariamente realizzati sulla base di un progetto.

Pertanto non vediamo la ragione di modificare la definizione di RUP se non per intervento di mera innovazione terminologica, come se cambiando la forma si modifichi la sostanza di un ruolo fondamentale ma non adeguatamente valorizzato. Infatti la disciplina complessiva disegnata dai Giudici di Palazzo Spada, pur apportando alcune modifiche, non sembra andare nella direzione di garantire maggiori competenza per rendere il RUP il professionista degli appalti pubblici.

Partecipa sul nostro FORUM alla discussione sull’art. 15 dello schema di nuovo codice dei contratti.

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