La responsabilità in capo ai RUP sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

a cura di ICOVER Consulting Srl

Con l’entrata in vigore del “CODICE APPALTI” tra le responsabilità in capo alla figura del RUP, sono state confermate quelle già riportate nella normativa precedente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Allo stato, il Quadro Generale delle Attribuzioni/Compiti/Responsabilità in capo al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, è costituito e regolamentato dalle seguenti Norme Legislative:
a) D.Lgs. 81/08 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii.;
b) Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023;
c) LINEE GUIDA ANAC.

In riferimento al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in particolare si può far riferimento ai seguenti articoli qui richiamati per semplicità di lettura:
• Articolo 93 – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori – comma 1 – “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori” – comma 2 – “La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).”
• Art. 92 – D.Lgs. 81/08 – comma 1 – Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori: – lett. e) – “segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’ articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

Con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti quanto già indicato nel TU della Sicurezza viene integrato dal momento che lo stesso R.U.P. viene definito quale “Responsabile Unico del Progetto” con Compiti di Alta Vigilanza sulle figure che operano in materia di Prevenzione. Infatti ancora una volta la normativa richiama la centralità del ruolo del committente ritenendo che, in qualità di soggetto nell’interesse del quale l’opera viene realizzata, sia il primo a doversi interessare delle ricadute sulla salute e sicurezza. Figura centrale, fino a qualche tempo fa in ombra nella legislazione italiana, che è chiamata dalla norma ad assumere direttamente molte responsabilità rispetto alla sicurezza in cantiere, dovendo tener conto della strategia della progettazione della sicurezza già nella fase di programmazione dei lavori e non potendo derogare all’obbligo morale, oltre che giuridico, della corretta ed efficace selezione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Nonostante le molte attività messe in atto da organismi sociali e di categoria nonché dalle stesse Istituzioni, l’andamento degli infortuni nel comparto delle costruzioni evidenzia ancora livelli preoccupanti.
Si valuti, al riguardo, che dei circa 1000 casi di infortunio mortale che avvengono annualmente in Italia, oltre un quarto riguarda tale settore.
Uno degli aspetti principali che ha orientato la normativa è che “il 60% degli incidenti mortali in cantiere dipendono da cause determinate da scelte effettuate prima dell’inizio dei lavori”.

Quest’affermazione, sostenuta dalla Commissione europea che ha steso la “direttiva cantieri”, rompe formalmente la barriera dei luoghi comuni che ha fino ad oggi avvolto l’infortunio dell’operaio edile, vale a dire l’ineluttabilità dell’evento, l’impossibilità di progettare un luogo di lavoro sicuro, la forte componente “soggettiva” della responsabilità dell’infortunio, al contrario chiama in causa più direttamente, quale momento principale del nuovo “sistema” della sicurezza, l’organizzazione del lavoro e le varie figure, in primis i RUP in qualità di rappresentanti diretti della committenza, che svolgono ruoli determinanti per la sicurezza e la necessità di una pianificazione della sicurezza fin dalla fase della programmazione dei lavori.

Il ruolo chiave della figura del RUP per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro era già stata inoltre chiarita dalle linee guida ANAC già dal 2017.
La Responsabilità del R.U.P., quale “Coordinatore Generale” ha il compito (obbligo) di controllare l’operato di tutte le figure operanti in cantiere, incluso in particolare i compiti del C.S.E., con il quale svolge un ruolo strategico in partnership.
Particolare interesse, riveste l’orientamento della Giurisprudenza in merito, al Ruolo di GARANZIA del RUP in materia di Prevenzione sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).
La Suprema Corte di Cassazione infatti, con sentenza n° 18102 del 10 Aprile 2017 (infortunio grave di un operaio durante le operazioni di restauro di una ringhiera – mancata nomina del C.S.E.), ha messo in evidenza i compiti e gli obblighi del R.U.P., in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori in un Appalto Pubblico.

In tema di Sicurezza sul Lavoro, ha affermato la Suprema Corte, sussiste a carico del R.U.P., una Posizione di GARANZIA, non solo nella fase di Progettazione dei Lavori, quando fa elaborare il P.S.C. (Piano di Coordinamento e di Sicurezza) ma anche durante il loro svolgimento, quando ha l’obbligo di sorvegliare sulla sua corretta applicazione.
Al R.U.P., è attribuito dalla legge, ha precisato la Suprema Corte, una Posizione di GARANZIA abbastanza ampia, comprendente l’esecuzione dei controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, sicchè a lui spetta pure accertare che il C.S.P. ed il C.S.E., adempiono agli obblighi attribuiti loro in tale materia.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare, con l’entrata in vigore della nuova norma, la volontà chiara di dare una conferma di quanto già stabilito in precedenza sul ruolo/compito del R.U.P. abbastanza pesante in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi da Lavoro, considerati, anche gli attuali stretti confini di non facile individuazione in termini di Responsabilità tra i diversi Soggetti proposti in tale ruolo dalla vigente normativa.

Un commento

  1. Sul sito liparoti.legal, nella sezione novità, sono pubblicate le slide dell’intervento “Nuovo Codice Appalti d.Lgs. 36/2023: Responsabilità penale del RUP”, svolto dall’Avv. Federica Liparoti, avvocato penalista e Dottore di Ricerca in Diritto Penale, titolare dell’omonimo studio legale in Milano:

    https://www.liparoti.legal/responsabilit%C3%A0-penale-rup-codice-appalti-pubblici-abuso-ufficio-processi-penali-avvocato

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