Obbligatorietà dell’incarico di RUP: il parere di ANAC

di Fiorella Leone – Coordinatrice Network

Con parere n. 68 del 11 gennaio 2023 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella sua funzione consultiva, vengono affrontate alcune considerazioni sorte a seguito della proposizione di un quesito in merito all’incarico di Responsabile del procedimento.

L’istante chiede se tale incarico possa ritenersi obbligatorio o se, invece, sia possibile, per il soggetto incaricato, rifiutarlo. Chiede inoltre, se l’eventuale rifiuto debba essere supportato da adeguata motivazione e se quest’ultima possa fondarsi su ragioni diverse dalla mancanza dei requisiti fissati dall’art. 31 del d.lgs. 50/2016 nonchè dalle linee guida ANAC n. 3 e se l’eventuale rifiuto all’incarico di RUP, abbia effetto immediato per l’Amministrazione o se invece sia rimesso alla valutazione da parte del dirigente preposto.

Ferma restando la precisazione dell’Autorità che tale parere è volto esclusivamente a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza sulla base degli elementi forniti, stante le sua sfera di competenza, essa ribadisce che per espressa previsione normativa l’incarico di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato, salvo comprovate circostanze che determinano l’impossibilità allo svolgimento dell’incarico relative a:

  • l’assoluta carenza di adeguata professionalità (ove la SA non ricorra alle soluzioni indicate per tale circostanza, nelle Linee guida ANAC n. 3);
  • la sussistenza di un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del d.lgs 50/2016;
  • l’esistenza di una sentenza di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la PA), ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 30/03/2001, n. 165.

In questi casi e solo in essi, la stazione appaltante, svolte le verifiche di competenza, è tenuta alla tempestiva sostituzione del soggetto individuato con altro idoneo allo svolgimento del ruolo di RUP, con l’ulteriore precisazione per cui l’eventuale rifiuto del soggetto individuato come Responsabile unico del procedimento non produce effetti immediati ma è rimesso alla valutazione discrezionale della stazione appaltante.

La richiesta di parere in commento ci rende la cifra di quanto l’incarico di Responsabile del Procedimento non venga sempre accolto dal dipendente pubblico con serenità, spesso a causa di ragionevoli timori derivanti dalle responsabilità che il soggetto è chiamato ad assumersi unitamente ai compiti di natura tecnico-amministrativa precipui della funzione che richiedono competenze specifiche. 

Di tale percezione ASSORUP è pienamente consapevole. L’Associazione trae, infatti, la propria ragion d’essere nella necessità di offrire tutela e riconoscimento ai dipendenti pubblici chiamati a svolgere le funzioni in commento, per far si che non vengano recepite solo come fonte di preoccupazione (anche di natura civile e panale) ma come occasione per migliorare la gestione della res publica e sentirsi parte di una categoria professionale valorizzata, adeguatamente tutelata e soprattutto resa partecipe attivamente dei cambiamenti normativi e regolamentari che la riguardano.

Per questo, nel nuovo assetto normativo degli appalti pubblici, potrebbe essere opportuno prevedere parametri per misurare e comprovare la capacità del dipendente pubblico in materia di appalti e gestione delle procedure di gara, ad esempio attraverso la certificazione dei RUP su più livelli come da proposta di ASSORUP, già presentata in svariate sedi istituzionali tra le quali anche l’ANAC, che permetta di parametrare le effettive competenze teoriche e pratiche dei RUP, non escludendo l’eventuale costituzione di un elenco di soggetti qualificati che si rendano disponibili a ricoprire la funzione laddove vi sia una carenza a qualsiasi titolo determinatasi.

Questo scenario permetterebbe innanzitutto di conferire l’incarico solo a soggetti effettivamente in grado di svolgerlo con competenza e nella piena consapevolezza della sua portata e in secondo luogo permetterebbe a coloro i quali non siano o non si sentano ancora in grado di svolgere la funzione, di essere sostituiti da personale più competente e qualificato.  A ciò si aggiunga la previsione di un sistema di premialità, opportunamente parametrato dall’amministrazione centrale e gestito dalle amministrazioni locali di appartenenza, che incentivi e gratifichi coloro i quali attraverso l’assunzione di tali rilevanti responsabilità, si rendano disponibili all’incarico.

4 commenti

  1. Giovanni Poli

    Buongiorno, vorrei chiedere se l’obbligatorieta dell’accettazione del ruolo del RUP vale anche per dipendenti di società in-house regionali con contratto di natura privatistica, quindi non dipendenti pubblici. Grazie

    • Buongiorno Giovanni, l’incarico è obbligatorio e non può essere rifiutato. L’art. 15, comma 2 prevede che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. Vi è autonomia nell’individuazione ma la disciplina è comune.

  2. il personale in quiescenza può ricoprire l’incarico si RUP su un pon pur avendo 66 anni d’età?

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