Nuovo codice: come cambiano gli appalti sottosoglia?

Il sistema degli appalti sotto la soglia di rilievo comunitario è stato profondamente modificato dalla legislazione speciale degli ultimi anni. Dal decreto “sblocca cantieri” ai “decreti semplificazioni” si è provveduto non solo ad incrementare la soglia degli affidamenti diretti arrivando a 139.000 euro per forniture e servizi ed a 150.000 per lavori, ma anche ad introdurre specificità che solo in parte sono contenute nella bozza del nuovo codice dei contratti pubblici.

Qual è il ruolo del RUP negli appalti sottosoglia? Quali nuovi adempimenti? Cosa davvero cambia o cosa purtroppo non cambia?

Ci confronteremo questa sera all’incontro settimanale di ASSORUP.

Di seguito il testo delle nuove disposizioni

PARTE I
DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
Articolo 48.
Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

  1. L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolge nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
  2. Quando, per uno dei contratti di cui al comma 1, la stazione appaltante accerti l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.
    Articolo 49.
    Principio di rotazione degli affidamenti.
  3. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
  4. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
  5. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti.
  6. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
  7. Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata,
  8. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Articolo 50.
Procedure per l’affidamento.

  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 37 e 38, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:
    a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
    b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
    c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;
    d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui al Libro II, Parte IV, previa adeguata motivazione;
    e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.
  2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell’Allegato XI. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.
  3. L’allegato XI è sostituito, integrato e modificato, ai sensi dell’articolo 17, comma … della legge 23 agosto 23 agosto 1988, n. 400, con decreto … di concerto con … , previo parere …, d’intesa …
  4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) e d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso. Per i settori speciali si applica l’articolo ex 114.
  5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all’articolo 14, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato UE a tutela della concorrenza. I soggetti di cui all’art. 114, comma 2, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato UE.
  6. Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipula l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.
  7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
  8. I bandi e gli avvisi di preinformazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all’articolo 73, con esclusione della trasmissione del bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
  9. Con le stesse modalità di cui al comma 5 è pubblicato l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, esso contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
    Articolo 51.
    Commissione giudicatrice.
  10. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
    Articolo 52.
    Controllo sul possesso dei requisiti.
  11. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro gli operatori economici attestano con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
  12. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC, e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.
    Articolo 53.
    Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive.
  13. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo ex 93 (garanzie per la partecipazione alla procedura), salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
  14. Quando sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare il due per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.
  15. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo ex 93 (garanzie per la partecipazione alla procedura), commi 2 e seguenti.
  16. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro.
    Articolo 54.
    Esclusione automatica delle offerte anomale.
  17. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo ex 97, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La disposizione non si applica agli affidamenti di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
  18. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato XII.
  19. L’allegato XII è sostituito, integrato e modificato, ai sensi dell’articolo 17, comma … della legge 23 agosto 23 agosto 1988, n. 400, con decreto … di concerto con … , previo parere …, d’intesa …
    Articolo 55.
    Termini dilatori.
  20. La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
  21. I termini dilatori previsti dall’articolo 18, comma 3 non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
    Articolo 56.
    Disposizioni applicabili. Rinvio.
  22. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
  23. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

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