ANAC risponde al quesito di ASSORUP sugli incentivi tecnici: chiarita la distinzione tra proroga e rinnovo e confermata l’applicabilità dell’art. 45 del Codice

ASSORUP comunica che ANAC ha concluso l’istruttoria relativa al quesito presentato dall’Associazione in merito all’applicazione degli incentivi tecnici nei casi di proroga contrattuale e rinnovo, deliberando l’archiviazione dell’istanza nella seduta del 15 aprile 2026. Contestualmente, l’Autorità ha fornito un importante rinvio interpretativo utile per gli operatori.

Nel quesito si chiedeva se, in presenza di una proroga tecnica ex art. 120 del D.Lgs. 36/2023, anche quando reiterata o comunque protratta nel tempo, permanga il diritto alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del medesimo decreto, in favore del personale che continui a svolgere le attività indicate nell’Allegato I.10.

Si domandava pertanto se, in tali circostanze, debba ritenersi prevalente il criterio sostanziale dell’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche, con conseguente legittimità dell’erogazione degli incentivi ex art. 45 e Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 anche nel periodo di proroga tecnica.

Nel documento trasmesso ad ASSORUP il 17 aprile 2024, ANAC richiama l’orientamento consolidato della Corte dei conti, che distingue in modo netto proroga tecnica e rinnovo contrattuale. La proroga – si legge – è ammessa solo in casi eccezionali, per il tempo strettamente necessario a concludere una nuova procedura, e mantiene invariati “prezzi, patti e condizioni” del contratto. Il rinnovo, invece, implica una rinegoziazione novativa del rapporto e configura un nuovo affidamento diretto, con effetti giuridici distinti rispetto alla proroga.

Proprio questa qualificazione consente di trarre la conclusione più rilevante per i RUP: mentre sotto il previgente art. 113 del d.lgs. 50/2016 il rinnovo non permetteva il riconoscimento dell’incentivo tecnico in assenza di procedura comparativa, l’attuale art. 45 del d.lgs. 36/2023 estende l’incentivo “a tutti gli affidamenti”, includendo quindi anche i rinnovi contrattuali.

Resta fermo che l’erogazione dell’incentivo è possibile solo previa attestazione del RUP circa l’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche da parte del destinatario, anche se dirigente.

La risposta di ANAC offre così un chiarimento essenziale per le stazioni appaltanti e per i RUP, confermando che il rinnovo – in quanto nuovo affidamento – rientra nell’ambito applicativo dell’art. 45. Un contributo interpretativo che rafforza la certezza operativa e valorizza il ruolo tecnico-amministrativo dei responsabili del procedimento.

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